MOCG

Consulta qui il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1 - Definzione

La Società o l’Ente

Alfi S.r.l. (c.f. 00587870122 e p.i. 00886480060), con sede in Casalnoceto (AL), Via Voghera 59, 15052. 

 

Attività sensibili

Le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati.

 

CCNL

Il Contratti Collettivo Nazionale di lavoro vigente e applicabile per il personale della Società è quello del commercio e terziario.

 

Collaboratori 

I soggetti che operano all’interno della Società sulla base di rapporti di lavoro di: i) collaborazione coordinata e continuativa; ii) collaborazione a progetto; iii) lavoro autonomo non esercitato abitualmente; iv) altra natura, secondo quanto previsto dalla legge, ad esclusione comunque di rapporti di lavoro subordinato.

 

Consulenti

I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

 

Decreto

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Destinatari

Sono denominati “destinatari” tenuti all’osservanza del Modello e del Codice etico, e precisamente: 

  • gli Amministratori, i Direttori, i Dirigenti, i Procuratori e tutti gli altri Dipendenti, i consulenti e gli altri soggetti operanti quali rappresentanti o mandatari, a vario titolo, della Società, i quali sono tenuti all’osservanza del Codice etico e del Modello (“destinatari istituzionali”);

  • l’Organismo di Vigilanza per quanto attiene ai principi etici ed ai comportamenti raccomandati, che devono essere osservati (e fatti osservare) in Azienda;

  • i partner, quali i fornitori e gli altri soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti economico-finanziari, tenuti prevalentemente all’osservanza del Codice Etico nei rapporti con la Società.

 

Dipendenti

I Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

 

Disposizioni

Con tale termine si identificano i principi di comportamento ed i protocolli contenuti nel Decreto o richiamati dallo stesso Decreto.

 

Linee guida

Linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, comma 3, del Decreto, aggiornate da ultimo con le Linee Guida sul Whistleblowing del Gennaio 2018.

 

Modello

Complesso di principi di comportamento e di Protocolli scritti e non, al fine di prevenire i reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti nell'Ente (Codice Etico, Ordini di Servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Regolamenti). Il modello prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e di Controllo e la definizione del sistema sanzionatorio.

 

Operazione sensibile

Operazione o atto che si colloca nell’ambito delle attività sensibili di cui sopra.

 

Organi sociali

Il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei soci della Società e i loro membri.

 

Organo Dirigente

L’organo Dirigente s’identifica nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente, il quale delega normalmente ad un Amministratore Delegato le attività operative inerenti l’attuazione e l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione.

 

Organismo di Vigilanza o ODV

Organo di controllo, previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

 

P.A.

La pubblica amministrazione e, con riferimento alla pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

 

Partner

Le controparti contrattuali della Società, quali ad esempio fornitori, distributori, finanziatori, prestatori di servizi, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, joint venture, consorzi, collaborazioni in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle Attività sensibili.

 

Processi sensibili (o aree sensibili) 

I processi aziendali nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati.

 

Protocolli operativi

Sistema strutturato di procedure e di controlli, giudicato idoneo a valere in particolare come misura di prevenzione dei reati e di controllo sui processi sensibili, in relazione alle finalità perseguite dal Decreto.

 

Procedure interne

Procedure approvate dagli organi preposti e fatte osservare nei rispettivi ambiti di competenza.

 

Reati

Le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni e integrazioni.

 

Regole di condotta

Per regole di condotta, nell’ambito del presente Modello di organizzazione e gestione, si intendono:

  • le prescrizioni del Codice Etico;

  • le procedure interne richiamate dal Modello di organizzazione e gestione;

  • i principi di comportamento indicati al paragrafo 5.3 “Principi generali di comportamento”;

  • le norme del Codice penale, del Codice civile e delle leggi e decreti, richiamate dal Decreto riportanti le “Tipologie di reato”;

  • il rispetto delle deleghe e dei poteri interni;

  • gli obblighi di comunicazione all’Organismo di Vigilanza degli eventi o fatti indicati al successivo capitolo n. 8;

  • ogni altra prescrizione o raccomandazione contenuta nel presente Modello.

2 - Il Decreto

La Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 riporta il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (da ora: il Decreto) dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Nel dettaglio, l’articolo 5 del Decreto sancisce la responsabilità dell’ente qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l’Ente stesso.

I principali reati cui si applica la disciplina in esame sono, attualmente:

  1. i reati commessi in danno dello Stato, art. 24 del Decreto (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato);

  2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati, art. 24-bis;

  3. delitti di criminalità organizzata, art. 24-ter;

  4. concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, art. 25;

  5. falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, art. 25-bis;

  6. delitti contro l’industria e il commercio, art. 25-bis.1.;

  7. reati societari, tra cui anche il falso in bilancio e la corruzione tra privati, art. 25-ter;

  8. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, art. 25-quater;

  9. delitti contro la personalità individuale, artt. 25 quater 1 e 25-quinquies;

  10. abusi di mercato, art. 25-sexies;

  11. omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, art. 25-septies;

  12. ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, art. 25-octies.

  13. delitti in materia di violazione del diritto d’autore, art. 25-novies;

  14. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, art. 25-decies;

  15. reati ambientali, art. 25 undecies; 

  16. reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 25-duodecies;

  17. reati di razzismo e xenofobia, art. 25-terdecies;

  18. frode in competizioni sportive, art. 25-quaterdecies;

  19. Reati Tributari, art. 25-quinquiesdecies.

  20. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);

  21. Delitti contro il Patrimonio Culturale (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies). 

 

Le disposizioni del D.Lgs. n. 231/01 si applicano inoltre ai c.d. "reati transnazionali", ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

 

Si rinvia al seguente link:

https://www.aodv231.it/documentazione.php?tipo=catalogo_reati per una descrizione più dettagliata dei reati elencati nel Decreto e sue successive modificazioni e integrazioni.

 

Per l'individuazione dei reati che si sono ritenuti astrattamente applicabili alle attività condotte dalle Società (ossia, più precisamente, i reati in relazione ai quali esiste un potenziale ed astratto rischio di commissione, tenuto conto della natura oggettiva delle attività svolte dalla Società), si rinvia alle singole Parti Speciali del Modello.

Per una descrizione analitica delle fattispecie dei reati su indicati, dei quali la Società è soggetta a potenziale rischio, si rinvia alle singole Parti Speciali del Modello.

La normativa in argomento è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell’illecito penale e dell’illecito amministrativo, ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d’impresa (Enti e Società forniti di personalità giuridica e Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica) che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l’autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell’Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

La responsabilità dell’Ente sorge per connessione con la realizzazione di uno dei reati specificamente previsti dal Decreto, da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l’Ente stesso.

L’Ente può essere ritenuto responsabile qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre viene meno nel caso in cui l’autore dello stesso abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'Ente colui che commette l’illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

1. Nel primo caso, e cioè quando l’autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (soggetti apicali), il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l’Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (in questo caso è compito dell’Ente dimostrare l’idoneità del Modello e la sua concreta attuazione per evitare la condanna).

2. Nel secondo caso, quando l’autore del reato è un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza (soggetti sottoposti), si avrà la responsabilità dell’Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (in questo caso è compito del Pubblico Ministero dimostrare che il Modello non è idoneo o non applicato correttamente nella Società perché vi sia condanna).

L’Ente non va esente da responsabilità quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono per l’Ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità disciplinata dall’art. 5, qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i reati.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, nell’interesse o a vantaggio della Società, dalle persone indicate dall’art. 5 del Decreto, a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4 del D.Lgs. 231/2001)[1].

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi, attuato anche mediante l’adozione di Protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni, nell’ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

L’efficacia del Modello deve essere garantita attraverso:

  • la verifica costante della sua corretta applicazione;

  • l’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, l’Ente deve creare al proprio interno un Organismo di Vigilanza, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l’attuazione e l’attualità del Modello.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Modello dovrà introdurre sanzioni specifiche verso i destinatari del Modello, graduate in relazione alla qualifica dei destinatari, alla gravità della violazione, alla reiterazione dei comportamenti nel tempo, al pericolo al quale la Società è stata esposta e comunque in relazione al contratto di lavoro vigente o al mandato ricevuto.

La stessa Società è soggetta a sanzioni: il sistema di sanzioni previsto dal Legislatore si caratterizza per l’applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote.

Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell’illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive, quali: l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si completa con l’applicazione della confisca del profitto del reato e, laddove venga applicata una sanzione interdittiva, con la pubblicazione della sentenza.


 

[1] Casi particolari:

in base all’art. 6, comma 2, del c.p. il reato, commesso all’estero, si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta sia lì avvenuta anche in parte; è sufficiente che nel nostro Paese sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essere intesa come “frammento di un unico iter delittuoso da considerare come imprescindibile” (Cassaz. Pen. 4284/2000);

in base all’art. 9 c.p. il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana prevede una pena specifica, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nello Stato; qualora la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della giustizia, si procede contro l’Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo (art. 4 D.Lgs. 231/2001).

Sulla base della legge 146/2006, che introduce i reati transnazionali, occorre che tutti i destinatari del D.Lgs. 231/2001 che operano fuori dei confini nazionali, verifichino eventuali criticità tra le proprie attività, anche in relazione a quanto indicato ai punti precedenti.

 

3 - Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, aggiornate al mese di marzo 2014 e da ultimo a gennaio 2018 in relazione alla disciplina del “whistleblowing”, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa della Società.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

  1. realizzazione di un sistema di gestione del rischio, volto a rilevare e a gestire le attività aziendali che comportano un rischio di reato, composto dalle seguenti attività:

    • individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quale area o settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;

    • analisi dei rischi potenziali, volta a individuare le possibili modalità attuative dei reati nelle aree aziendali già individuate;

    • valutazione, costruzione o adeguamento del sistema dei controlli preventivi, in modo tale da garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un “livello accettabile”.

La soglia di accettabilità del rischio, nel caso di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere raggirato se non fraudolentemente.

Diversamente, nei casi di reati colposi, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli effetti esimenti del Decreto non è accettabile alcuna soglia di accettabilità, in quanto è sanzionabile la sola possibilità di realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme di prevenzione), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dall’apposito Organismo. 

In altre parole non esiste soglia di accettabilità quando è comunque possibile (o solo ipotizzabile) realizzare condotte in violazione delle norme e delle regole statuite al fine di prevenire i rischi, ciò in quanto nel caso di reati colposi non è concepibile poter ricorrere al concetto di elusione fraudolenta dei modelli organizzativi.

Diventa quindi evidente che nell’ipotesi di reati colposi è sufficiente che gli stessi siano voluti dall’agente solo come condotta e non anche come evento; quest’ultimo può infatti verificarsi anche al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti (ad esempio derivanti da condotte “abnormi”, ossia strane ed imprevedibili, da parte del lavoratore).

  1. individuazione e costruzione dei componenti di un sistema di controllo preventivo (i protocolli) costituito:

    • dal Codice Etico, con riferimento ai reati considerati;

    • dal sistema organizzativo, sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti;

    • dalle procedure manuali ed informatiche, tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo opportuni punti di controllo, conosciute all’interno della Società tramite istruzioni fornite al momento dell’assunzione e/o dell’inizio della collaborazione ed all’esterno prodotte a richiesta in documento scritto;

    • dai poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;

    • dal sistema di controllo di gestione, in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità;

    • dalla comunicazione al personale e sua formazione;

  2. introduzione di un sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.

  3. individuazione dell’Organismo di Vigilanza attraverso la definizione di:

  • requisiti, quali autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;

  • composizione;

  • compiti e poteri;

  • obblighi di informazione all’ODV.

4 - Il Modello della Società.

  1. Adozione e struttura del Modello

La Società, con l’adozione del Modello, si pone l’obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di Protocolli che a integrazione del Codice etico, del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto, sia in fase di prevenzione dei reati che di controllo dell’attuazione del Modello e dell’eventuale irrogazione di sanzioni.

In particolare, la Società intende comunicare ai Destinatari il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell’esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell’ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati nelle successive Appendici.

Il Modello integra gli strumenti organizzativi e di controllo di seguito indicati: 

Codice Etico: elenca i principi rappresentativi della filosofia aziendale di gruppo ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell’interesse della Società, ai quali questi devono attenersi, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l’Ente opera, e garantisce il regolare svolgimento delle attività, l’affidabilità della gestione e assicura un’elevata immagine;

Analisi dei rischi aziendali delle attività ritenute a rischio di commissione di reati, da effettuarsi periodicamente con il supporto di consulenti tecnici e attraverso il confronto tra CDA, ODV, Responsabili di Area, ecc..;

Sistema dei Poteri che dal CDA consente di attribuire al Presidente e agli Amministratori Delegati i poteri necessari al funzionamento aziendale. Il Sistema consente, inoltre, di realizzare la coincidenza tra organizzazione formale e organizzazione sostanziale;

Disposizioni Operative: regolamentano i processi aziendali.

Ogni Disposizione Operativa, datata e sottoscritta dagli Amministratori Delegati o da persona delegata, indica le aree aziendali di applicazione, individua le varie macro fasi del Processo, impartisce le opportune disposizioni ai diversi Responsabili, richiama tutti al sostanziale rispetto delle norme ivi contenute, tali istruzioni sono fornite per iscritto solo in presenza di situazioni di urgenza o per operazioni di carattere straordinario, mentre per le attività quotidiane ed ordinarie si procede con le istruzioni impartite verbalmente e conosciute per prassi;

Manuali Operativi: prodotti per soddisfare le esigenze degli Utenti di sistemi informatici complessi, rappresentano uno strumento organizzativo di notevole portata. Gli Utenti sono in grado di gestire consapevolmente i propri dati, di ottenere e/o fornire ad altre Unità aziendali informazioni, nel rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza e riservatezza;

Procedure: complesso di regole e di controlli, giudicato idoneo a valere in particolare come misura di prevenzione dei reati e di controllo sui processi sensibili, in relazione alle finalità perseguite dal Decreto,  approvate dagli organi preposti e fatte osservare nei rispettivi ambiti di competenza.

Il Modello si compone di:

una Parte Generale, introduttiva dei principi e delle regole generali di comportamento, delle finalità che la Società si prefigge con la sua adozione e dell’organizzazione adottata ai fini della prevenzione dei Reati (il sistema sanzionatorio, l’Organismo di Vigilanza, l’informativa interna);più Parti Speciali, contenenti gli elementi specifici e le caratteristiche organizzative e strutturali della Società, rilevate al momento della stesura del Modello ed aggiornate con continuità, al fine di mantenere, nell’ambito del Modello, una rappresentazione veritiera e fedele dell’Ente, utile per l’organizzazione dell’attività di verifica da parte dell’ODV.

Le Parti Speciali riportano inoltre, suddivise per tipologia di Reato, le altre caratteristiche fondamentali del Modello, quali l’analisi dei rischi, l’individuazione delle attività sensibili e le regole, generali e specifiche, istituite al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nuove Parti Speciali saranno introdotte a mano a mano che le integrazioni al Decreto introdurranno nuove fattispecie di Reato sanzionabili in capo all’Ente.

4.2 Funzione e scopo del Modello

Come riportato nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, viene istituito un sistema disciplinare con la previsione di sanzioni in caso di trasgressione alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello organizzativo societario.

Il sistema disciplinare è pertanto inteso come strumento per garantire l’effettività delle disposizioni di legge in base alle quali sono redatti i predetti documenti.

L’irrogazione di sanzioni è autonoma ed indipendente dall’instaurazione di eventuali procedimenti penali ed avverrà sulla base della mera trasgressione alle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione e gestione.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico avrà rilevanza anche quali illeciti disciplinari e/o inadempimenti contrattuali e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione nei confronti della Società se compatibili con le disposizioni specialistiche ovvero CCNL e Contratti Integrativi Aziendali.

La competenza all’accertamento delle violazioni del Modello spetta all’Organismo di Vigilanza, ferma restando la titolarità del potere disciplinare ai soggetti preventivamente individuati.

I Destinatari che venissero a conoscenza di violazioni del presente Codice o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al  D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 da parte di altri Destinatari, possono a segnalare tempestivamente (e, se ritengono, in modo anonimo) i fatti secondo le modalità previste nella già citata Procedura Whistleblowing.

4.3 Destinatari

Sono destinatari “istituzionali” tutti i soggetti tenuti all’osservanza del Codice Etico e del Modello di organizzazione e gestione e che, a qualunque titolo, operando per conto e nell’interesse della Società, possono incorrere nella commissione dei reati di cui al Decreto, riconducendone la responsabilità alla Società stessa, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto citato.

“Destinatari istituzionali” sono pertanto: gli Amministratori, i Direttori, i Dirigenti e tutti gli altri Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti i Procuratori e gli altri Soggetti, quando sono rappresentanti o mandatari, a vario titolo, della Società.

Sono altresì destinatari il gli organi dell’ODV per quanto attiene all’osservanza del Codice Etico nei rapporti con la Società e per quanto riguarda l’obbligo di far osservare ai Destinatari istituzionali, nei casi specificatamente individuati e ricadenti nelle proprie responsabilità, i principi di comportamento e le procedure adottate dalla Società.

Sono infine “altri Destinatari”, ma solo per quanto concerne l’osservanza dei principi generali del Codice Etico: i Fornitori, i Consulenti in generale ed i Partner commerciali che non hanno la rappresentanza della Società, ai quali dovranno essere inviate o fornite specifiche comunicazioni inerenti l’impegno a rispettare quanto sopra, nei rapporti con la Società.

4.4 Diffusione del Modello

L’efficace attuazione del Modello è funzione anche della sua diffusione e conoscenza all’interno della Società e della consapevolezza, per tutti i dipendenti, della volontà della Società di operare nell’ambito di una concreta e costante applicazione dei principi di comportamento in esso contenuti.

L’attuazione del Modello, dopo la sua approvazione, è quindi accompagnata da:

  • una formale presentazione del Codice Etico e del Modello agli Amministratori, ai Direttori, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed a tutti coloro che possono rientrare tra i “destinatari istituzionali”;

    • l’effettuazione di incontri di illustrazione, sensibilizzazione e formazione del personale sui contenuti del Codice Etico e del Modello;

      • la pubblicazione del Codice Etico e del Modello (parte generale) sul sito della Società, la pubblicazione del Codice Etico e dell’intero Modello in intranet aziendale ed affissione presso ogni punto vendita e nella bacheca della sede legale della Società, a disposizione del personale dipendente e di tutti gli altri Destinatari interni;

      • la consegna del Codice Etico e del Modello all’ODV.

Poiché il comportamento dei collaboratori o degli altri soggetti con cui la Società ha rapporti contrattuali (professionisti, soggetti operanti quali rappresentanti, a vario titolo, o quali mandatari della Società), in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, può comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, è indispensabile che l’attuazione del Modello sia accompagnata da una specifica diffusione dei suoi contenuti a tali collaboratori e terzi.

A tal fine si renderà necessario provvedere a:

  • pubblicare sul sito internet della Società il Codice Etico e la parte generale del Modello;

    • richiedere ai collaboratori ed ai fornitori l’impegno a prendere visione dei documenti di cui sopra, indicando, sui documenti trasmessi a questi, l’apposito indirizzo del sito su cui reperire i documenti;

      • richiedere agli stessi di sottoscrivere l’impegno ad applicare tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni al modello di organizzazione ed al codice etico adottati dalla Società; 

      • rendere edotti tali soggetti esterni che la mancata applicazione delle norme di comportamento potrà comportare la risoluzione del contratto e/o l’applicazione delle altre sanzioni indicate nel documento.

4.5 Formazione del personale

L’Organo dirigente, individuato nel CDA, che delega gli aspetti operativi agli Amministratori Delegati, di concerto con l’Organismo di Vigilanza, assicura la formazione del personale con lo scopo di garantire un’adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti.

La formazione sarà differenziata tra la generalità del personale ed il personale che opera nelle specifiche aree di rischio, indicate nel presente Modello.

Il contenuto dei corsi sarà distinto tra:

Parte generale, rivolta alla generalità dei dipendenti

In questo ambito il contenuto minimo della formazione riguarderà:

obiettivi e contenuti del Codice Etico: l’importanza del documento quale norma comportamentale interna condivisa;

attuazione del Modello;

i principi generali di comportamento richiesti;

sistema disciplinare sanzionatorio.

Parte specifica, rivolta ai dipendenti che operano in aree a rischio

Il contenuto della formazione riguarderà, oltre agli argomenti di carattere generale di cui sopra:

i reati previsti dal Decreto;

i rischi nei quali la Società può incorrere;

i protocolli definiti ai fini della prevenzione dei reati;

l’attività ispettiva degli organi preposti;

l’obbligo di informazione.

4.6 Modifiche e integrazioni del Modello

In conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, il presente Modello è un atto di emanazione dell’organo dirigente dell’Ente. Conseguentemente il Modello è adottato dal Consiglio di Amministrazione, con l’indicazione che l’attività di attuazione e di gestione del Modello, comprensivo dei protocolli, del Codice Etico, del sistema sanzionatorio e delle modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, è affidato alle competenze di un Amministratore Delegato. 

In considerazione dell’adozione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, eventuali sue modifiche ed integrazioni rilevanti dovranno essere approvate dallo stesso Consiglio di Amministrazione; gli adeguamenti e le integrazioni, che non modificano sostanzialmente la struttura ed i contenuti del Modello, possono essere adottati da un Amministratore Delegato, che ne riferirà al Consiglio.

4.7 Impegno dell’Organo dirigente

L’Organo dirigente si identifica nel CDA, il quale delega all’Amministratore Delegato all’uopo preposto le attività operative inerenti la gestione e l’aggiornamento del Modello.

L’Amministratore Delegato preposto assicura quindi lo sviluppo e la messa in atto del Modello, attraverso le seguenti attività:

  • comunicare all’organizzazione l’importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione prevista dal Modello;

    • promuovere una politica di conformità al Modello;

      • assicurare che siano definiti gli obiettivi di compliance al Modello;

      • assicurare la disponibilità delle risorse;

      • assicurare il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza;

      • adottare gli strumenti sanzionatori;

      • assicurare che le responsabilità, i compiti, le deleghe e le autorità siano definite e rese note nell’ambito dell’organizzazione.

5.1 Il sistema in linea generale

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche della Società ed alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

conoscibilità all’interno dell’Ente;

chiara e formale segregazione dei ruoli, con una precisa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

 

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

massima separazione possibile, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue, e lo conclude ed il soggetto che lo controlla;

traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

adeguato livello di formalizzazione.

5.2 Il sistema delle deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenza delle attività nell’ambito delle Operazioni Sensibili) e, contestualmente, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

  1. Deleghe

Si intende per delega l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, contenuto nel sistema di comunicazioni organizzative.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

le deleghe devono correlare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

ciascuna delega deve definire in modo inequivocabile:

i poteri del delegato;

il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

il delegato deve poter disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

  1. Procure 

Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi.

Ai titolari di una Funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, è conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione, attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna; le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l’estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici

procure speciali: nel caso in cui venga rilasciata per il compimento di una operazione specifica. Detta procura cessa o con il compimento dell’attività in essa descritta, o con la successiva revoca nel caso in cui tale attività non sia stata ancora svolta o non debba più essere svolta

L’ODV verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, il loro rispetto ed applicazione e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative (i documenti interni con cui sono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui vengano riscontrate anomalie.

5.3 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari dovranno adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

5.3.1. Divieti

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere (o tentare) azioni o comportamenti finalizzati alla commissione dei reati sopra considerati[1], quali, a mero titolo esemplificativo:

Reati contro la Pubblica Amministrazione: 

  • destinare a finalità diverse dalla realizzazione delle opere o dallo svolgimento delle attività di pubblico interesse per le quali la Società ha ottenuto dallo Stato o da un altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti (malversazione a danno dello Stato, art. 316-bis cp);

  • far ottenere indebitamente alla Società, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità europea (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316-ter cp);

  • indurre in errore, usando artifizi o raggiri, lo Stato o un altro ente pubblico, al fine di ottenere un ingiusto profitto o erogazioni pubbliche (truffa in danno dello Stato, artt. 640 e 640-bis cp);

  • alterare, in danno dello Stato o di un ente pubblico, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico pubblico o ad esso pertinenti (frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico, art. 640-ter cp).

Delitti contro l’industria e il commercio:

  • turbare la libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), compiere atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza (art. 513-bis, c.p.), integrare una condotta di frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), integrare la condotta di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.). 

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore:

-              mettere a  disposizione del pubblico, immettere in un sistema telematico, un’opera d’ingegno protetta (arti. 171, primo comma, lett. a-bis, e terzo comma), abusivamente duplicare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale programmi privi del contrassegno SIAE  (art. 171-bis), abusivamente duplicare, riprodurre, trasmettere, diffondere in pubblico un’opera d’ingegno, letteraria, drammatica, scientifica, didattica, musicale, multimediale (artt. 171- ter, 171-septies), a fini fraudolenti produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies) della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

  • formare o alterare documenti informatici (definiti quali “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”) pubblici o privati aventi efficacia probatoria (falsità in documenti informatici, art. 491-bis cp);

  • introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenervisi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (accesso abusivo ad un sistema informatico, art. 615-ter cp);

  •  procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615-quater cp);

  • intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617-quater cp);

  • distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, art. 635-bis cp);

  • distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, art. 635-ter cp).

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:

  • offrire o promettere ad un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico ufficio o a soggetti a questi correlati, denaro od altre utilità al fine di compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio (corruzione e/o concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità).

Reati societari:

  • produrre false comunicazioni sociali, 

  • impedire controlli da parte degli organi deputati;

  • elaborare documenti finalizzati alla formazione fittizia del capitale, 

  • restituire indebitamente conferimenti di capitale.

  • operare nell’ambito delle attività aziendali, o autorizzare operazioni, senza la dovuta DILIGENZA e PRUDENZA, o comunque senza la necessaria PERIZIA, propria o dei soggetti ai quali le attività sono delegate, tali da poter escludere che la colpa di eventi dannosi possa risalire alla Società o ad alcuno dei Destinatari del Decreto;

  • porre in essere azioni o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dal Decreto, possano potenzialmente diventarlo;

  • porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di incaricati di un pubblico servizio, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, nell’ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato dalla Società) è fatto divieto di:

  • effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o, in genere, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (“Funzionari pubblici”), nonché ad amministratori, direttori, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o altri soggetti sottoposti alla vigilanza di questi;

  • distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali; in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a “Funzionari pubblici” italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda; gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l’immagine della Società e devono essere documentati in modo adeguato, al fine di consentire le dovute verifiche;

  • accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio promesse di assunzione) in favore di “funzionari pubblici” (o loro familiari), nonché ad amministratori, direttori, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o altri soggetti sottoposti alla vigilanza di questi, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;

  • effettuare prestazioni in favore di Partner, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo o di collaborazione, costituito nei confronti dei Partner stessi;

  • riconoscere compensi a favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;

  • accettare per sè stessi o per i propri familiari elargizioni in denaro, omaggi o regali al di fuori della prassi aziendale, nonché altri vantaggi o prestazioni di qualsiasi natura, tali che possano influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio, anche indiretto, all’azienda;

  • presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

  • destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;

  • impedire lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi societari o da terzi, su incarico degli stessi organi;

  • alterare i dati contenuti negli archivi informatici aziendali o nelle banche dati ai quali la Società ha accesso;

  • produrre documenti di qualunque genere o dichiarazioni non conformi alle risultanze del sistema informativo aziendale, dei dati contabili, delle deliberazioni degli organi societari;

  • detenere materiale e dati inerenti lo sfruttamento della persona, soprattutto se minori, o accedere ai siti internet che presentano tali dati ed immagini;

  • effettuare elargizioni ad enti o associazioni dei quali non è chiaramente conosciuta l’attività o la successiva destinazione dei fondi;

  • esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali fatti non veri, al fine di conseguire un ingiusto profitto;

  • omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione; 

  • esporre, nei prospetti richiesti ai fini dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle sollecitazioni all’investimento, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie;

  • diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari della Società;

  • acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;

  • comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;

  • raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari;

  • avviare e intrattenere rapporti commerciali con Aziende ed Enti nei confronti dei quali è noto il coinvolgimento in attività con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico o contro la personalità individuale;

  • acquistare beni produttivi dei quali è nota, o facilmente ricostruibile, la provenienza illecita;

  • sostituire, trasferire o, comunque, utilizzare capitali di provenienza illecita;

  • impiegare nell’attività aziendale denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Reati tributari:

  • promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio; 

  • effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

  • emettere fatture a controparti senza previa verifica di una conferma d’ordine ovvero della prestazione effettivamente posta in essere;

  • emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni ovvero attività non effettuate ovvero effettuate parzialmente, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con la controparte;

  • effettuare pagamenti senza previa verifica della presenza del benestare servizio reso ovvero dell’effettiva ricezione del bene oggetto del bene/servizio;

  • effettuare pagamenti a soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale intercorrente tra la Società e la controparte titolare del contratto stesso;

  • indicare, al fine di evadere/eludere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi;

  • indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;

  • registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un’adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;

  • omettere di comunicare dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure e prassi interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

  • omettere di segnalare/denunciare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;

  • porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”;

  • alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico;

  • predisporre e inviare dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o non rispondenti al vero e non devono omettere dichiarazioni / comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte;

  • effettuare operazioni in paesi in “black list” o a fiscalità privilegiata allo scopo di eludere le imposte dovute;

  • effettuare operazioni infragruppo in maniera “anomala” al fine di impiegare, sostituire o trasferire disponibilità finanziarie provenienti da delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita;

  • effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

  • effettuare operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

  • effettuare compensazioni fra imposte dovute e crediti di imposta non ancora o non del tutto certi, liquidi ed esigibili;

  • effettuare compensazioni fra imposte dovute e crediti di imposta oggetto di contenzioso;

  • effettuare compensazioni fra imposte dovute e crediti di imposta, se non previamente discusse con il Consulente fiscale e sorrette da idonea e tracciabile motivazione.

5.3.2. Obblighi

È obbligo dei Destinatari rispettare gli obblighi posti a tutela e impedimento dei reati sopra considerati[1], quali, a mero titolo esemplificativo: 

Tutela della salute e sicurezza lavoro.

Ai fini di garantire l’adozione e il rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ed i soggetti da questi designati dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

  • predisporre la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza per ogni luogo di lavoro e per ogni tipologia di attività;

  • predisporre la programmazione della prevenzione;

  • provvedere all’eliminazione dei rischi e, se ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

  • prevedere il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;

  • ridurre i rischi alla fonte;

  • sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

  • limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio;

  • utilizzare in modo limitato gli agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro;

  • dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

  • garantire il controllo sanitario dei lavoratori;

  • allontanare il lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;

  • fornire adeguata informazione e formazione per i lavoratori, i dirigenti, i preposti ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

  • assicurare la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

  • programmare misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

  • adottare misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

  • assicurare l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

  • garantire una regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

  • Tutela dell’ambiente

  • Ai fini di garantire l’adozione e il rispetto delle misure generali di tutela dell’ambiente, ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

  • immettere in atmosfera vapori o gas che possano cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante dell’aria per la vita o l’incolumità delle persone e/o della fauna selvatica;

  • smaltire o stoccare ingenti quantitativi di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni o tramite soggetti che non sono in grado di dimostrare le proprie autorizzazioni e le località e modalità di smaltimento o stoccaggio;

  • sottrarre o danneggiare minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o il patrimonio naturale;

  • smaltire nell’ambiente acque che possano cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante del suolo, del sottosuolo o delle acque per la vita o l’incolumità delle persone, per la fauna selvatica o per la flora;

  • falsificare in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fare uso di documentazione falsa;

  • negare o impedire o intralciare l’attività di controllo del proprio insediamento o di parte di esso, predisponendo ostacoli o modificando artificiosamente lo stato dei luoghi.


 

5.3.3. Whistleblowing: segnalazione degli illeciti

La Società ha predisposto canali di segnalazione degli illeciti di cui alla L. 179/2019 e al D.lgs. n. 24/2023 (c.d. “Whistleblowing”). 

Con riferimento a tali segnalazioni la Società ha nominato quale destinatario un Comitato etico autonomo e specificamente formato ed ha attivato un canale di segnalazione informatico e un canale di segnalazione scritto non informatico idonei a garantire la riservatezza e/o l’anonimato del segnalante. Ogni informazione relativa ai canali di segnalazione è rinvenibile nella specifica procedura Whistleblowing, alla quale si rinvia. 

6.1 Costituzione, nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza è composto da uno o più membri, secondo quanto deliberato dal CDA, è da quest’ultimo nominato ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il CDA nomina i membri dell’ODV e gli assegna il compenso annuo e il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall’ODV a propria discrezione nell’esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

I membri dell’ODV non possono ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse. 

I requisiti fondamentali richiesti sono: 

A) autonomia: l’Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L’Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l’Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L’Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell’ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall’Amministratore unico. All’ODV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente. La cifra stanziata a budget verrà definita di anno in anno dall’azienda in relazione alle attività pianificate e prospettate dall’ODV ai fini della vigilanza. L’ODV nel momento in cui ravviserà la necessità di utilizzare il budget per determinate attività di vigilanza, comunicherà all’azienda la motivazione per la quale intende procedere in tali attività, ma sarà l’azienda stessa a richiedere i preventivi e le quotazioni. All’ODV sarà sottoposta la valutazione “tecnico-professionale” dei professionisti coinvolti in tali attività (curricula vitae).

B) indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L’indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta e adeguata collocazione gerarchica: l’ODV dipende direttamente ed unicamente solo dal CDA.

C) professionalità: l’Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace e affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale. 

D) continuità d’azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l’Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L’Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno costante, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

L’Organismo di Vigilanza rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza del membro dell’ODV la ricorrenza dei seguenti casi:

di una delle circostanze descritte dall’art. 2382 c.c.;

di una delle situazioni in cui può essere compromessa l’autonomia e l’indipendenza del singolo componente (ad es. di incarichi diretti per conto della Società, legami di parentela sopraggiunti, etc);

l’aver riportato condanna penale per delitto, anche nella forma dell’applicazione pena ex art. 444 C.p.p.;

la pendenza a suo carico di un procedimento per delitto per il quale venga promossa l’azione penale. 

L’ODV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro 30 giorni.

L’ODV cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;

in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa della sua inattività;

quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell’idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;

qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal CDA con immediata segnalazione all’Assemblea dei soci.

6.2 Poteri e compiti

L’ODV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati. L’ODV incontrerà periodicamente (almeno una volta l’anno) la Direzione aziendale e gli eventuali referenti interni a seconda delle necessità di volta in volta emerse nel corso delle attività di Vigilanza.

All’ODV è affidato il compito di vigilare:

sull’osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partners e delle società di service;

sull’efficacia e sull’adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;

sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all’ODV sono affidate le attività:

 

  1. di verifica:

raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, 

conduzione di ricognizioni sull’attività aziendale ai fini del controllo e dell’eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili, 

effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell’ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di report agli organi societari deputati,

attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l’emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,

attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,

coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello.

 

  1. di aggiornamento:

interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con i consulenti legali esterni della Società e verifica della adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative; 

aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione;

valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;

monitoraggio dell’aggiornamento dell’organigramma aziendale, ove è descritta l’organizzazione della Società nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

 

  1. di formazione:

coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dirigenti, dipendenti e agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, 

monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

 

  1. sanzionatorie:

segnalazione di eventuali violazioni del Modello al CDA e/o alla funzione che valuterà l’applicazione dell’eventuale sanzione,

coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l’adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l’irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,

aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d’irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati al CDA è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza dell’intervento dell'ODV, in quanto all’organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello.

L’ODV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partners o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l’ODV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03 e RG EU 679/2016) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato. 

L'ODV può avvalersi non solo dell’ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'ODV.

L’autonomia e l’indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'ODV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l’efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a nomina, rinnovo o revoca dell’incarico sono attribuite alla competenza esclusiva dell’Amministratore unico.

6.3 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’ODV deve ricevere, dai dipendenti, dai soci, dagli amministratori e da qualsiasi altro destinatario del Modello (obbligatoriamente e immediatamente) le informazioni di seguito elencate a mero titolo esemplificativo e concernenti:

i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini penali, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti, partners;

le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento penale nei loro confronti; 

i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del D. lgs. 231/2001;

le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivino responsabilità per la commissioni di reati di cui al D. Lgs 231/2001;

le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;

le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la difesa in procedimenti relativi a reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, o alle variazioni delle deleghe e dei poteri;

le variazioni delle aree di rischio;

la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;

i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della Società;

notizie rilevanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

notizie rilevanti in materia di antiriciclaggio;

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato: 

sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, 

sui rapporti con le Società di service, fornitori, consulenti e partners che operano per conto della Società nell’ambito delle attività sensibili, 

sulle operazioni straordinarie intraprese dalla Società

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i non dipendenti della Società, quali i consulenti, I clienti, i fornitori e i partners, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

6.4 Segnalazioni delle violazioni del Modello.

Il CDA, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti i soci della Società, nonché i destinatari in genere delle prescrizioni contenute nel Modello, possono riferire per iscritto della presenza di possibili violazioni o la commissione di reati sanzionati.

Ai soli fini del presente Modello, ai canali di segnalazione Whistleblowing di cui al punto 5.3.3. si accosta la possibilità di libera e riservata consultazione dell’Organismo di Vigilanza tramite l’indirizzo di posta elettronica dedicato a cui gestione riservata esclusivamente all’Organismo: 

odv@supergulliver.it

Le modalità di trasmissione delle segnalazioni sono in ogni caso volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. Possono anche essere prese in considerazione le segnalazioni anonime.

6.5 L’attività di report dell’ODV verso altri organi aziendali

L’attività di report dell’ODV ha sempre ad oggetto:

l’attività svolta dall’ufficio dell’ODV,

l’attuazione del Modello,

le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

 

L’ODV ha due linee di report:                                                       

direttamente al Responsabile dell'Amministrazione, su base continuativa;

su base semestrale, nei confronti del CDA.

 

L’ODV predispone semestralmente, una relazione descrittiva per il CDA contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell’anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l’eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza; nella relazione di fine anno l’ODV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l’anno seguente e la richiesta di budget.

Qualora l’ODV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergano profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello ad opera di uno degli amministratori, l’ODV deve prontamente rivolgersi al Presidente del CDA, il quale dovrà riunire il CDA stesso ed in caso di omissione o di ritardo l’ODV dovrà rivolgersi all’Assemblea dei soci, la quale a sua volta dovrà invitare il CDA a riunirsi ed in caso di ulteriore ritardo od omissione provvederà ai sensi dell’art. 2406 C.C..

Gli incontri con gli organi cui l’ODV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall’ODV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L’ODV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e/o i consulenti, più precisamente con:

i consulenti legali esterni della Società per tutto ciò che riguarda l’interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori e dirigenti;

la funzione amministrativa per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell’attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001; inoltre per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partners e delle Società di service  delle procedure amministrative e contabili nell’ambito delle attività sensibili;

la funzione risorse umane in ordine alla formazione del personale e in caso di modifiche organizzative che impattino sulla mappatura delle attività sensibili; 

la funzione risorse umane in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari.

 

Ogniqualvolta lo ritiene opportuno, l’ODV può coordinarsi con la funzione aziendale utile a ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

7. Il sistema sanzionatorio

Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare. Simili violazioni ledono infatti il rapporto di fiducia instaurato con la Società e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dal datore di lavoro, salvo, naturalmente, Il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l’autonomia della violazione del codice etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato. 

La Società non è tenuta quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l’irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell’esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio dovrà rispettare le procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

In ragione della loro valenza disciplinare, il codice etico, i principi di comportamento di cui al paragrafo 5.3 e le procedure definite dal presente Modello di Organizzazione (le “regole di condotta”) il cui mancato rispetto si intende sanzionare vanno espressamente inseriti nel regolamento disciplinare aziendale o comunque formalmente dichiarati vincolanti per tutti i destinatari del modello (ad esempio mediante una circolare interna o un comunicato formale), nonché esposti, così come previsto dall’art. 7, co. 1, l. n. 300/1970, “mediante affissione in luogo accessibile a tutti”, evidenziando esplicitamente le sanzioni collegate alle diverse violazioni.

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione delle regole di condotta da parte degli Amministratori della Società, l’ODV informerà l’Assemblea dei Soci, la quale, in base alla gravità della violazione, provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Per violazione delle regole di condotta da parte degli Amministratori della Società si intende anche l’omesso rispetto dell’obbligo di vigilanza sui sottoposti dovuto a negligenza e/o imperizia e la mancata informazione dell’ODV di eventuali violazioni al Modello e al Codice etico commesse dai sottoposti.

All’Organo amministrativo potranno essere irrogate sanzioni pecuniarie e/o interdittive su delibera del ODV.

7.2 Misure nei confronti dei Direttori e dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei direttori o dei dirigenti, delle regole di condotta o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si applicheranno, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità e in analogia a quanto previsto dal Contratto nazionale della categoria dirigenti per il settore di appartenenza, avuto riguardo del livello di gravità delle infrazioni, come indicato, a titolo esemplificativo, al paragrafo 6.3. 

7.3 Sanzioni per gli altri Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle Regole di condotta, sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dallo Statuto dei lavoratori, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 ed eventuali normative speciali applicabili.

Peraltro nel caso di violazioni delle regole di condotta che possano dar luogo a problemi prevalentemente di carattere tecnico-organizzativo è possibile adottare misure anche solo a livello di diversa attribuzione di mansioni e responsabilità, quale l’adibizione del dipendente ad altra area aziendale, purché ciò non comporti un suo dimensionamento.

In particolare, in riferimento ai Provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL vigente, e tenuto conto delle procedure ivi prescritte, si stabilisce che:

  1. Incorre nei provvedimenti di Richiamo verbale o Ammonizione scritta

Il lavoratore che violi una delle regole di condotta (ad esempio che non osservi le procedure scritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. 

L’erogazione del provvedimento sarà valutata in base alla gravità della violazione, tenuto conto del livello di responsabilità del lavoratore.

  1. Incorre nel provvedimento della MULTA

Il lavoratore che violi ripetutamente le regole di condotta o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento ripetutamente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

  1. Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE dal lavoro

Il lavoratore che, violando le regole di condotta o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero compiendo atti contrari all’interesse della Società, ovvero denunciando all’ODV la commissione di reati non rispondenti al vero, arrechi danno alla Società stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l’integrità dei propri beni.

  1. Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO per mancanze

Il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, diretto al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ovvero che denunci all’ODV la commissione di reati non rispondenti al vero, avendo altresì diffuso a terzi tale denuncia, determinando grave danno patrimoniale o di immagine alla Società.

Le sanzioni sopra richiamate saranno comunque applicate anche in relazione:

  • all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla gravità e prevedibilità dell’evento;

    • al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

      • alla posizione funzionale e alle mansioni del lavoratore;

      • alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

7.4 Misure nei confronti dei componenti l’Organismo di Vigilanza

In caso di violazione delle regole di condotta da parte dei componenti dell’ODV, l’Organo aziendale che ne è venuto a conoscenza informerà, tramite l’Amministratore Delegato all’uopo preposto, il Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea dei Soci , i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa (revoca per giusta causa).

7.5 Misure nei confronti di collaboratori e consulenti

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori interni od esterni o da altri soggetti con cui la Società ha rapporti contrattuali, in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali (lettere di incarico, accordi o contratti di collaborazione), anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7.6 Divieto di ritorsione

Il dipendente che violi il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023, è sanzionato con la sospensione o, nei casi più gravi, con il licenziamento.

Il Consigliere di amministrazione che violi il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023, è sanzionato con la revoca di una o più deleghe oppure, nei casi più gravi, con la revoca della carica.

Il collaboratore esterno che violi il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023, è sanzionato con la risoluzione del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società

7.7 Riflessi del sistema sanzionatorio sul sistema retributivo e premiale

Il sistema sanzionatorio e disciplinare determina riflessi anche in riferimento al sistema premiale eventualmente adottato dalla Società. In tale ottica, l’eventuale riconoscimento di premi al raggiungimento di obiettivi di produzione deve ritenersi subordinato alla condizione essenziale di aver rispettato il principio di legalità nello svolgimento delle attività lavorative (o prestazionali), eseguite nell’interesse o a vantaggio della Società, che hanno comportato il raggiungimento degli obiettivi. Ciò in quanto Alfi Srl ripudia comportamenti illeciti o scorretti da parte dei suoi preposti e non ne accetta né i rischi, né i benefici.

Laddove gli obiettivi siano stati raggiunti utilizzando mezzi illeciti o fraudolenti, i destinatari non avranno diritto ad alcun premio e, laddove lo stesso sia già stato erogato alla data in cui la società riceve notizia del comportamento deviante del destinatario, Alfi Srl potrà agire in giudizio per l’ingiustificato arricchimento del destinatario stesso.

Per tale scopo, l’eventuale sistema premiale dovrà essere formalizzato per iscritto, in particolare per quanto concerne obiettivi, corrispettivi e termini di pagamento e dovrà altresì prevedere espressamente il rispetto della legalità quale condizione necessaria per vedere riconosciuto il raggiungimento dell’obiettivo e il conseguente premio. 

E’ inoltre suggeribile che il sistema premiale non preveda variabili per le funzioni preposte ai controlli, affinché mantengano inalterata la loro autonomia di valutazione e indipendenza di giudizio e che il sistema stesso preveda premi legati a fattori di conformità alle norme.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 11 Agosto 2023